Sez. 3, Sentenza n. 387 del 05/02/1969 (Rv. 338435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO IN FAVORE DEL TERZO - EFFETTO DEL CONTRATTO - NECESSITA - VANTAGGIO INDIRETTO DEL TERZO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UN'ATTIVITA ECONOMICA DA ESPLICARE PER SODDISFARE UN INTERESSE CONTRATTUALE DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO IN FAVORE DEL TERZO - EFFETTO DEL CONTRATTO - NECESSITA - VANTAGGIO INDIRETTO DEL TERZO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UN'ATTIVITA ECONOMICA DA ESPLICARE PER SODDISFARE UN INTERESSE CONTRATTUALE DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
Peculiare caratteristica del contratto a favore di terzo e la Rilevanza della posizione del beneficiario della prestazione rispetto alla volonta negoziale delle parti nel senso che, pur potendo essere indeterminata la persona del terzo, la Costituzione del diritto a suo favore deve essere prevista e voluta dai contraenti per effetto del sinallagma (secondo la teoria volontaristica contrattuale) ovvero derivare come effetto dipendente dal regolamento normativo del contratto (secondo la teoria oggettiva). Al contrario, non rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie di previsione (art. 1411 cod.civ.) il contratto nel quale il terzo riceva un vantaggio economico indiretto, di fatto e non giuridico, dal contratto intervenuto fra le parti. Non e sufficiente a identificare la posizione di terzo beneficiario della prestazione in un contratto a favore di terzo il mero riferimento ad un'attivita economica da esplicare per soddisfare un interesse contrattuale delle parti (nella specie, l'attivita di vettore rispetto a un contratto di Assicurazione del carico), poiche tale generica indicazione non basta a individuare una persona estranea al contratto, potendo tale attivita (nella specie, il trasporto della merce assicurata) essere effettuata anche dallo stesso contraente o da un suo dipendente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)