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Sez. 2, Sentenza n. 6206 del 09/07/1997 (Rv. 505847 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Obbligo di trasferire la proprietà degli alloggi assegnati - Configurabilità - Condizioni - Preliminare - Atti unilaterali ovvero convenzione con un terzo - Idoneità - Requisiti - Rifiuto di consentire all'atto traslativo dell'alloggio - Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505847-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE

Se una società cooperativa, di diritto privato, si impegna, con atti idonei anche formalmente, pur se unilaterali o intercorsi con un diverso soggetto (nella specie convenzione con un Comune) - essendo ammissibile un preliminare a favore di terzo, anche nel caso in cui alcuni elementi di esso non siano determinanti al momento della sua conclusione, ma siano determinabili successivamente in base a criteri prestabiliti - a trasferire la proprietà di alloggi popolari agli assegnatari di essi, in caso di rifiuto alla stipula del relativo atto è esperibile la domanda di adempimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1350, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)