Sez. L, Sentenza n. 6100 del 17/03/2014 (Rv. 630448 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto - Scadenza - Art. 6 della legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2010.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a termine, non è configurabile la decadenza di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per mancata impugnativa del licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto insussistente l'onere di impugnativa con riferimento a contratto a tempo determinato, concluso nella vigenza della legge 18 aprile 1962, n. 230, in controversia iniziata prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 3).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)