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Sez. 5, Ordinanza n. 1297 del 29/03/1971 Cc. (dep. 05/06/1971) Rv. 118281 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL GIUDICE A QUO E DEL GIUDICE AD QUEM.*
Stato
decisa il 1971-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118281-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL GIUDICE A QUO E DEL GIUDICE AD QUEM.*

Il giudice a quo e legittimato ad emettere declaratoria di inammissibilita della impugnazione esclusivamente quando le ragioni della inammissibilita siano di palmare evidenza e il loro accertamento non implichi un esame dell'operato dello stesso giudice (come nel caso, cui si assuma che i termini non sono decorsi per irregolarita della notifica della sentenza contumaciale)' nella quale evenienza la cognizione della questione relativa alla suddetta inammissibilita deve ritenersi strettamente e rigorosamente riservata alla Competenza del giudice ad quem al quale soltanto spetta istituzionalmente risolvere e decidere ogni controversia, dedotta con il gravame ad essa inerente. (Conf 110783, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)