Sez. 1, Sentenza n. 4008 del 09/10/1987 Cc. (dep. 13/11/1987) Rv. 177039 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE - CASO DI SPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE - CASO DI SPECIE.*
Ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen. il giudice a quo è legittimato ad emettere declaratoria di inammissibilità del gravame quando le ragioni di questa siano di indiscutibile evidenza e si fondino su violazioni di carattere formale, il cui accertamento non comporti una valutazione delle tesi contrarie. (nella specie, il tribunale aveva dichiarato inammissibile la impugnazione del P.m., senza attendere la presentazione dei motivi a sostegno, perché essa era stata presentata contro la sentenza di incompetenza). (V mass n 118281; (V mass n 121536; (V mass n 163242).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)