Sez. 1, Sentenza n. 7159 del 24/04/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149837 - 01
GIUDICI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - CONVINZIONI - CUSTODIA PREVENTIVA E PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - NON NECESSARIE.*
GIUDICI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - CONVINZIONI - CUSTODIA PREVENTIVA E PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - NON NECESSARIE.*
Il giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 non è sottoposto alle medesime condizioni legittimanti il giudizio direttissimo tipico previste dal primo comma dell'art.502 cod. proc. pen., tranne che a quella della non necessità di speciali indagini, espressamente mantenuta ferma. Conseguentemente, per la legittimità del giudizio direttissimo atipico obbligatorio non occorre la custodia preventiva dell'imputato, né la sua presenza fisica nel dibattimento e quindi se l'imputato detenuto si rifiuta di assistervi consentendone la celebrazione in sua assenza, si procede oltre nel giudizio direttissimo come se l'imputato stesso fosse presente (art. 427, secondo comma e 497, secondo comma, cod. proc. pen.), senza che vi sia stata una previa contestazione dell'accusa ed una valida "vocatio in iudicium".*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)