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Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 26/05/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173505 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RINUNCIA DI ASSISTERE ALL'UDIENZA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173505-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RINUNCIA DI ASSISTERE ALL'UDIENZA - LEGITTIMITÀ.*

Nel giudizio direttissimo, instaurato ai sensi del secondo comma dell'art. 502 cod. proc. pen., la presenza dell'imputato al dibattimento non è indispensabile, sicché questi può validamente rinunciare ad assistervi. In tal caso non sussiste alcuna violazione del principio del contradditorio e della contestazione del fatto addebitato, giacché la preventiva emissione dell'ordine di cattura soddisfa pienamente le esigenze di difesa dell'imputato. (V mass n 164185; (V mass n 149837; (V mass n 145675; (Conf mass n 165420; (Conf mass n 152167; (Conf mass n 137047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)