Sez. 4, Sentenza n. 5118 del 11/04/1972 Ud. (dep. 19/07/1972) Rv. 121621 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE IN APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE IN APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
In forza del principio della immanenza della Costituzione della parte civile, la mancata comparizione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta e non preclude il diritto della medesima a difendere le proprie ragioni negli ulteriori gradi o fasi del procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)