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Sez. 4, Sentenza n. 5118 del 11/04/1972 Ud. (dep. 19/07/1972) Rv. 121621 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE IN APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121621-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE IN APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

In forza del principio della immanenza della Costituzione della parte civile, la mancata comparizione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta e non preclude il diritto della medesima a difendere le proprie ragioni negli ulteriori gradi o fasi del procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)