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Sez. 4, Sentenza n. 6887 del 19/04/1974 Ud. (dep. 10/10/1974) Rv. 128174 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128174-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE.*

In base al principio dell'immanenza della Costituzione della parte civile discendente dall'art 92 cod proc pen la mancata comparizione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta. (Conf 121621, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)