Sez. 4, Sentenza n. 6887 del 19/04/1974 Ud. (dep. 10/10/1974) Rv. 128174 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE.*
In base al principio dell'immanenza della Costituzione della parte civile discendente dall'art 92 cod proc pen la mancata comparizione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta. (Conf 121621, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)