Sez. 2, Sentenza n. 13 del 03/01/1966 (Rv. 320032 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI.*
Nel giudizio sull'invalidita, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, non deve tenersi conto delle infermita preesistenti alla Costituzione del rapporto assicurativo solo quando queste, al tempo di detta Costituzione, abbiano gia prodotto uno stato invalidante nei limiti legali, e cio per il principio, applicabile anche nella materia delle assicurazioni sociali, secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Debbono, al contrario, essere prese in considerazioni le infermita preesistenti, ma non invalidanti nei predetti limiti, qualora, nel corso del rapporto assicurativo, abbiano subito un aggravamento tale da comportare una ulteriore riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato, sino a raggiungere il grado di pensionabilita, o quando la invalidita pensionabile dipenda dal concorso di dette infermita e di altre sopravvenute. *
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)