Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 29/04/1968 (Rv. 332940 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO- INFERMITA PREESISTENTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO- INFERMITA PREESISTENTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Le assicurazioni sociali non prescindono dal rischio il quale, ai sensi degli artt.1886 e 1895 cod.civ., e elemento connaturale del rapporto assicurativo, la cui funzione e appunto quella di assicurare contro il pericolo di un danno futuro. Pertanto non possono dal giudice essere prese in considerazione le infermita preesistenti al contratto di Assicurazione, se queste siano gia invalidanti nei limiti di legge, dato che in tale ipotesi difetterebbe al contratto l'anzidetto requisito genetico e funzionale rappresentato dal rischio, mentre, se l'infermita preesistente non comporta di per se lo stato invalidante che conferisce il diritto alla pensione puo essere si oggetto di valutazione da parte del giudice, ma solo allorquando si sia verificato un aggravamento della malattia stessa determinativo di una ulteriore riduzione della capacita di guadagno fino a raggiungere le misure di riduzione previste dalla legge per il conseguimento del beneficio pensionistico. (V. 1070-66, mass. 322151 13-66, mass. 320032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)