Sez. 1, Sentenza n. 11994 del 10/07/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171349 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - QUESTIONI INAMMISSIBILI O INFONDATE - MANCATO ESAME - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - QUESTIONI INAMMISSIBILI O INFONDATE - MANCATO ESAME - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Il mancato esame da parte del giudice di appello di una questione inammissibile o manifestamente infondata non inficia di nullità la sentenza di secondo grado. Ne consegue che, qualora l'imputato nei motivi di appello abbia prospettato una questione relativa al diniego delle attenuanti generiche, limitandosi a dedurre, puramente e semplicemente, la mancata concessione senza alcun riferimento alle motivazioni della sentenza del primo giudice e senza una qualsiasi critica della stessa e abbia invocato il beneficio della non menzione, in modo manifestamente infondato, perché già in precedenza ne aveva usufruito e quindi non poteva riottenerlo, non è ravvisabile nella sentenza di appello alcun vizio di motivazione o di omesso esame di specifici motivi di impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)