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Sez. 4, Sentenza n. 86 del 27/09/1989 Ud. (dep. 11/01/1990) Rv. 182959 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA DI APPELLO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182959-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA DI APPELLO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, e a maggior ragione, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (V mass n 171349; (V mass n 132352).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)