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Sez. 5, Sentenza n. 4161 del 04/11/2016 Cc. (dep. 27/01/2017) Rv. 269064 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Tutela dei terzi - Verbale di accertamento dei cerditi - Opposizione - Ministero del difensore - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269064-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione, deve essere necessariamente proposta con il ministero del difensore l'opposizione con la quale, a norma dell'art. 59, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo - asseritamente titolare di diritti di credito maturati antecedentemente al sequestro disposto nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione allo stato passivo sia stata rigettata - impugna l'esclusione del proprio credito. (In motivazione, la S.C. ha osservato che anche in tale fattispecie deve applicarsi il principio generale sancito dall'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente). .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)