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Sez. 1, Sentenza n. 39258 del 15/06/2017 Cc. (dep. 18/08/2017) Rv. 271000 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Udienza di verifica dei crediti - Partecipazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati - ObbligatorietĂ  - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271000-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la partecipazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati all'udienza di verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001, ha carattere meramente facoltativo e non obbligatorio, sempre che la domanda di ammissione del credito da parte del terzo sia stata presentata prima che il provvedimento di confisca di prevenzione sia divenuto irrevocabile e, quindi, prima che l'effetto traslativo a favore dello Stato si sia prodotto; ne consegue che, in tale ipotesi, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della predetta agenzia non costituisce causa di nullitĂ  della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)