Sez. 2, Sentenza n. 9696 del 18/06/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170820 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA FRA LE CIRCOSTANZE COMPOSTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OMESSA INDICAZIONE NELLA SENTENZA PENALE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL GIUDICE DI SECONDO GRADO A NON MODIFICARE TALE GIUDIZIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA FRA LE CIRCOSTANZE COMPOSTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OMESSA INDICAZIONE NELLA SENTENZA PENALE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL GIUDICE DI SECONDO GRADO A NON MODIFICARE TALE GIUDIZIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La omessa indicazione dei motivi che hanno indotto il giudice di appello a non modificare il giudizio di equivalenza fra le circostanze espresso nella sentenza di primo grado, non costituisce causa di nullità della decisione in quanto la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa allo Obbligo delle motivazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)