Sez. 1, Sentenza n. 3468 del 20/02/1986 Ud. (dep. 08/05/1986) Rv. 172599 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia espressamente chiesto al giudice d'appello la commutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti nel più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti, il giudice di secondo grado deve espressamente e specificatamente motivare, emettendo quindi la relativa declaratoria, ove la richiesta venga accolta, ovvero limitarsi ad una pura e semplice formula di conferma nel dispositivo, ove la richiesta venga disattesa, sempre che nella parte motiva la richiesta stessa sia stata specificatamente presa in esame. (nella fattispecie la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata ritenendo che, in assenza di ogni declaratoria al riguardo, il riconoscimento del più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti non potesse ritenersi implicito nel puro e semplice fatto della riduzione di pena operata dal giudice dell'appello per il reato più grave, ed aggravato, posto a base della continuazione). (V mass n 166057; (V mass n 166391; (V mass n 164008; (V mass n 170820).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)