diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 14/09/1963 (Rv. 263885 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - MANCANZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - PRESUPPOSTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI NON PATRIMONIALI.*
Stato
decisa il 1963-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263885-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - MANCANZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - PRESUPPOSTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI NON PATRIMONIALI.*

La parte non puo dolersi in Cassazione della mancata ottemperanza, da parte del giudice civile, all'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica di un fatto apparso nel corso del giudizio, nel quale possa ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art 3 cod proc pen, perche tale norma e stabilita nel superiore interesse della giustizia e non in quello privato delle parti. Ne, comunque, la sospensione del processo civile deriva automaticamente e necessariamente dalla presentazione di tale rapporto, essendo rimesso al giudice civile, quando l'Azione penale sia stata iniziata, l'apprezzamento discrezionale circa l'influenza che la cognizione del reato puo esercitare sulla decisione della controversia non penale. Soltanto quando si discuta in ordine al diritto al risarcimento del danno non patrimoniale la pregiudizialita dell'accertamento del reato da parte del giudice penale, ai sensi dell'art 185 cod pen, impone la sospensione del giudizio civile, quando pero il reato non sia estinto, nel quale ultimo caso il giudice civile ha il potere di accertare se nel fatto siano ravvisabili gli estremi del reato. (V 473/6o, 18/6o, 1973/62, 390/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)