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Sez. 2, Sentenza n. 5294 del 07/12/1977 (Rv. 388952 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388952-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio in claris non fit interpretatio non e accolto dal sistema dell'interpretazione previsto dal nostro ordinamento che, invece, attribuisce al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune volonta delle parti risulti in modo chiaro e immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante indagini ulteriori. Cio comporta che il giudice in tanto puo limitare la propria disamina al senso letterale delle parole in quanto, a suo giudizio, la comune volonta delle parti emerga in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate, mentre deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione quando tali espressioni gli si presentino ambigue o, comunque, insufficienti per la individuazione di quella volonta; Ond'e che la stessa questione an in claris versetur assume carattere di questione di fatto, rimessa come tale al giudice di merito, e la cui soluzione non e censurabile in Sede di legittimita se dalla sentenza emergono adeguate ragioni che esplicitamente o anche implicitamente la giustifichino. (Conf 1745/76, mass n 380515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)