Sez. 2 - , Ordinanza n. 11531 del 03/05/2023 (Rv. 667762 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE | Indebita percezione di aiuti comunitari - Responsabilità a titolo di concorso - Condizioni - Riscossione dell'autore principale - Necessità - Conseguenze - Giudicato relativo all'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento - Efficacia riflessa per il concorrente - Configurabilità - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE
Ai fini della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista in concreto l'indebita riscossione da parte dell'autore principale; ne consegue che, ove sia stata accolta l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, tale sentenza spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)