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Sez. 2, Sentenza n. 5811 del 12/04/2012 (Rv. 622289 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Indebita percezione di aiuti comunitari - Responsabilità a titolo di concorso - Condizioni - Indebita percezione dell'autore principale - Necessità - Conseguenze - Giudicato di accoglimento dell'opposizione proposta dall'autore principale - Efficacia riflessa per il concorrente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622289-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

Ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista l'indebita percezione dell'autore principale. Ne consegue che, ove sia stata accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stato escluso il carattere indebito della percezione del contributo e, quindi, la stessa oggettiva sussistenza dell'illecito, tale sentenza spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a carico dell'"extraneus", ed impedisce di configurare la responsabilità di costui a titolo di concorso nella violazione del percettore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)