Sez. L, Sentenza n. 6273 del 22/11/1988 (Rv. 460615 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONI DEL GRADO COMPLESSIVO D'INVALIDITÀ - NECESSITÀ - SOMMA ARITMETICA DELLE SINGOLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONI DEL GRADO COMPLESSIVO D'INVALIDITÀ - NECESSITÀ - SOMMA ARITMETICA DELLE SINGOLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui a norma degli artt. 78 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 deve essere commisurata la rendita unica da liquidarsi all'assicurato ai sensi e nelle condizioni previste dalla detta normativa, non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro, attribuibili ai vari esiti delle singole lesioni, ma deve essere, invece, determinato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dallo infortunato, in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. (Conf 6246/84, mass n 437872; (Conf 5360/83, mass n 430282).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)