Sez. L, Sentenza n. 11509 del 03/06/2016 (Rv. 639826 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Pluralità di menomazioni - Somma delle singole percentuali - Esclusione - Valutazione complessiva del danno - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In materia di postumi invalidanti da infortunio sul lavoro, nel caso di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi di cui al d.m. 12 luglio 2000.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000 all. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)