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Sez. 2, Sentenza n. 5063 del 29/04/1993 (Rv. 482155 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Effetti | Accertamento del diritto al risarcimento del danno - Sentenza non definitiva - Estinzione del processo - Liquidazione del danno - Proposizione di una nuova azione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482155-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Effetti

L'estinzione del processo dopo la sentenza non definitiva di accertamento del diritto al risarcimento del danno non preclude la proposizione di una nuova azione per la liquidazione di tale danno, atteso che, a meno che si siano verificate ipotesi di decadenza o di prescrizione, essa, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., non estingue il diritto o l'azione, né quest'ultima si esaurisce solo perché è stata esercitata in un processo ove non abbia condotto ad un provvedimento sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)