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Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 03/11/2014 (Rv. 633135 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Sentenza di merito non definitiva relativa a domanda risarcitoria - Sopravvenuta estinzione del giudizio - Effetti sulla sentenza non definitiva - Definitività - Appello - Decorrenza della prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633135-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

La sentenza non definitiva che pronunci sul merito di una domanda risarcitoria, ove nel prosieguo del processo di primo grado il giudizio si estingua, conserva efficacia ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., divenendo essa stessa definitiva ed impugnabile per quanto previsto dall'art. 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., sicché, se appellata, la prescrizione del diritto al risarcimento, interrotta con l'introduzione del giudizio, ricomincia a decorrere dalla sentenza d'appello non più impugnabile in via ordinaria, ovvero dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia che definisce il relativo procedimento, ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 310, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 com. 3, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)