Sez. U - , Ordinanza n. 22406 del 13/09/2018 (Rv. 650453 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione ai sensi dell’art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale di società “in house” - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE
L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)