diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ai sensi dell’art. 146 l.fall. nei confronti degli organi di società “in house” - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Concorso della giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653596-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)