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Sez. U, Sentenza n. 8871 del 28/08/1990 (Rv. 469101 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) - ACCERTAMENTO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCRITTA - DECORRENZA - TARDIVITÀ DELLA DOMANDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469101-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) - ACCERTAMENTO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCRITTA - DECORRENZA - TARDIVITÀ DELLA DOMANDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.*

Il termine di sei mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle Disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), l'impiegato, in relazione alla concessione dei benefici (fra cui l'equo indennizzo) previsti dall'art. 68, settimo ed ottavo comma, del citato testo unico, deve presentare, all'amministrazione dalla quale dipende, domanda scritta volta all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, non può decorrere da epoca anteriore a quella in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che la malattia è derivata da causa di servizio, gravando sull'amministrazione, che eccepisca la tardività di detta domanda, l'Onere di dimostrare la data in cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza. (V 1591/88, consiglio di stato; (V 58/86, consiglio di stato; (V 632/82, consiglio di stato; (V 165/81, consiglio di stato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 51, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)