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Sez. L, Sentenza n. 15059 del 28/11/2001 (Rv. 550643 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Causa di servizio ed equo indennizzo - Riconoscimento - Distinzione dei relativi procedimenti - Termini relativi - Estremi - Fattispecie relativa alla rilevanza del giudicato implicito intervenuto in precedente giudizio quanto alla tempestività della domanda di riconoscimento della causa di servizio.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550643-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di causa di servizio ed equo indennizzo, sia la normativa dettata per gli impiegati dello Stato, sia la normativa con cui detti istituti sono stati estesi ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prevedono un procedimento articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell'equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo. In tal senso dispongono infatti, per gli impiegati dello Stato, gli artt. 36 e 51 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e, per i lavoratori delle Ferrovie, l'art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958, integrato dagli artt. 5 e 6 del D.M. 2 luglio 1983, quanto al termine semestrale per la richiesta dell'accertamento della causa di servizio, e l'art. 4 del citato D.M. 2 luglio 1983, emanato ai sensi dell'art. 11 legge 6 ottobre 1981 n. 564, quanto alla fissazione del diverso termine semestrale per la richiesta dell'equo indennizzo, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio oppure dalla successiva data di verificazione della menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciute come dipendenti da causa di servizio. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con cui, in un giudizio avente ad oggetto l'equo indennizzo, si era rilevata la tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio, dopo l'accertamento di quest'ultima in un precedente giudizio, e quindi in violazione dei principi sui limiti oggettivi del giudicato).

Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, DM Trasporti 19/12/1958 art. 38, DM Trasporti 02/07/1983 art. 5, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4, DM Trasporti 02/07/1983 art. 6, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)