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Sez. 4 - , Sentenza n. 42867 del 26/09/2019 Ud. (dep. 18/10/2019) Rv. 277630 - 02

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte – Attività illecita altrui – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277630-02

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto, ma non anche da un agire illecito altrui. (Nella fattispecie, in cui due amici, dopo essersi procurati dello stupefacente, lo avevano somministrato ciascuno alle proprie fidanzate, di cui una era deceduta in conseguenza dell'assunzione di una dose eccessiva, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna di uno dei due a titolo di omicidio colposo, non ritenendo ravvisabile a suo carico un obbligo giuridico di controllare le modalità di preparazione da parte dell'altro della dose destinata alla fidanzata di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)