Sez. 1 - , Sentenza n. 9049 del 07/02/2020 Ud. (dep. 06/03/2020) Rv. 278501 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO | Omicidio colposo mediante omissione - Omissione di soccorso aggravata ex art. 593, comma terzo, cod. pen. - Differenze - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione - con conseguente obbligo di impedire l'evento - nei confronti di un giovane di cui si erano presi cura nell'apprezzabile intervallo di tempo durante il quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un colpo d'arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità, era intento a farsi la doccia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 593 com. 2, Cod. Pen. art. 593 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)