Sez. L, Sentenza n. 17425 del 29/08/2005 (Rv. 583160 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Indennità di malattia prevista dall'art. 6, r.d.l. n. 1918 del 1937 - Indennità giornaliera "ex" art. unico legge n. 1486 del 1962 - Distinzione - Fondamento - Ragionevolezza del diverso trattamento economico.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In tema di previdenza marinara, è netta la distinzione tra il regime assicurativo di malattia, operante nei termini dettati dall'art. 6 del r.d.l. n. 1918 del 1937, che prevede l'indennità di malattia sino alla guarigione clinica, e la copertura indennitaria, ai sensi della legge n. 1486 del 1962, concernente la corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione, prevista - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione - al fine di evitare che il marittimo oramai guarito, ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il periodo massimo di un anno. Conseguentemente, è ragionevole la ridotta entità economica della seconda tutela che costituisce un'integrazione e non un prolungamento della prima.
Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)