Sez. L, Sentenza n. 8649 del 06/05/2004 (Rv. 572694 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Diritto all'indennità giornaliera ex art. unico della legge n. 1486 del 1962 - Finalità - Natura - Decorrenza - Limite temporale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In tema di previdenza marinara, la corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo; essa perciò compete comunque allo stesso per il periodo intercorrente fra il giudizio di idoneità espresso dalla commissione di primo grado e quello della commissione di secondo grado, anche allorché tale giudizio sia di idoneità.
Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486, Legge 14/12/1933 num. 1773
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)