Sez. 5, Sentenza n. 7230 del 28/05/1991 Ud. (dep. 05/07/1991) Rv. 187698 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta preferenziale | Nozione - Oggetto del reato - Elemento psicologico - Fattispecie: pagamento di crediti privilegiati.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta preferenziale
La fattispecie di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta preferenziale) si riferisce al fallito che esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi. Occorre, quindi - quanto all'oggetto del reato - la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, in relazione all'elemento psicologico, il dolo specifico, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza di condanna, la S.C. ha osservato che il ricorrente pagò crediti privilegiati - liquidazioni di propri dipendenti -, onde l'eventuale sussistenza del reato implicava il concorso di altri crediti - con privilegio di grado prevalente o eguale - rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus", e non di qualsiasi altro credito, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)