Sez. 5, Sentenza n. 3797 del 15/01/2018 Ud. (dep. 26/01/2018) Rv. 272165 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento costitutivo - Pagamento di credito in via privilegiata che altera la "par condicio creditorum" - Prova dell'esistenza di altri crediti privilegiati - Necessità - Modalità di prova - Criteri.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di "non contestazione".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)