Sez. 5, Sentenza n. 21273 del 08/11/2004 (Rv. 578666 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Quietanza contestuale a contratto preliminare - Imposta di registro - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art.21 comma terzo del d.P.R. n.131 del 1986 esenta da tale tributo indiretto le quietanze rilasciate nello stesso atto contenente le disposizioni cui esse si riferiscono; pertanto, è illegittimi l'eventuale applicazione dell'imposta "de qua" sulla quietanza contenuta in un preliminare di compravendita in relazione al prezzo già versato, essendo nella specie applicabile, viceversa, l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della prima parte della tariffa relativa al d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)