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Sez. 5, Sentenza n. 14028 del 15/06/2007 (Rv. 599663 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contratto preliminare ad esecuzione anticipata - Imposta dovuta sull'acconto - Mancata stipulazione del contratto definitivo - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599663-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta che risulterà complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo nel caso in cui il preliminare vada a buon fine. Ove, invece, il contratto preliminare non sia seguito dal definitivo, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare, ma dovrà essere restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)