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Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 18/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 215032 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE | Rinuncia solo nei confronti di taluno tra i colpevoli - Sua non operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215032-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE

Nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, l'intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all'art 123 cod.pen., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta inoperante, in quanto implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili e, dunque, priva di efficacia, secondo quanto disposto dall'art. 339 comma 2 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 123, Cod. Pen. art. 124 com. 4, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 339 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 339 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)