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Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 28/11/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209570 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - EFFETTO ESTENSIVO | Reato concorsuale - procedibilità - Effetto "ope legis" nei confronti di tutti i concorrenti - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209570-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - EFFETTO ESTENSIVO

L'art.123 cod. pen. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell'art.123 cod. pen. per il principio dell'unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega "ope legis" i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l'ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 123, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)