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Sez. 3, Sentenza n. 224 del 11/01/1992 (Rv. 475263 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Dichiarazione di riscatto ex art. 8 della Legge n. 590 del 1965 - Natura - Momento determinativo degli effetti - Dichiarazione di riscatto contenuta in un atto di citazione notificato ai sensi dell' art. 143 cod. proc. civ. - Tempestività - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475263-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, essendo atto unilaterale recettizio, produce effetto, secondo quanto è stabilito dall'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questo conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Pertanto, ove contenuta in un atto di citazione notificato nelle forme indicate dall'art. 143 cod. proc. civ., la dichiarazione di riscatto non può ritenersi tempestivamente manifestata entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita sulla base dell'avvenuto compimento, entro il predetto termine di decadenza, delle formalità prescritte dalla citata norma processuale, occorrendo accertare che l'atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario o sia comunque pervenuto al suo indirizzo (alla stregua degli indicati precetti del codice civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)