Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 13/02/1997 (Rv. 502398 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Dichiarazione relativa dell'affittuario - Carattere recettizio - Effetti - Momento - Individuazione - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La dichiarazione dell'affittuario di fondo agrario di voler esercitare la prelazione in caso di vendita ai sensi dell'art. 8 legge del 26 maggio 1965 n. 590, integra un atto unilaterale recettizio, di talché produce effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)