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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 06/03/1970 (Rv. 345676 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI - NULLITA DEL CONTRATTO - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345676-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI - NULLITA DEL CONTRATTO - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - DIFFERENZE.*

La disposizione dell'art 1414, primo comma, cod civ, secondo la quale 'il contratto simulato non produce effetto tra le partì, importa che il contratto simulato, appunto perche improduttivo di effetti giuridici fra le parti, debba considerarsi, nei rapporti fra le parti stesse, nullo nullita del contratto in toto in caso di simulazione assoluta, del solo negozio simulato, in caso di simulazione relativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)