Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 02/10/1978 (Rv. 394031 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - PARZIALE - NOZIONE - NULLITA O ANNULLABILITA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA INTER PARTES - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - PARZIALE - NOZIONE - NULLITA O ANNULLABILITA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA INTER PARTES - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale - allorquando, cioe, l'accordo simulatorio investe solo uno o piu elementi del contratto (nella specie: il prezzo di una compravendita) - il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quelli interessati dalla simulazione: ne consegue che, non essendo il contratto simulato ne nullo ne annullabile, ma solo inefficace inter partes, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione vengono ad essere sostituiti o modificati ad integrationem da quelli effettivamente voluti dalle parti. (V 1459/75, mass n 375028; (V 578/70, mass n 345676; (V 935/67, mass n 327161).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)