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Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 23/01/2007 (Rv. 594898 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Tribunale - Erronea composizione collegiale o monocratica - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Appello - Mancato annullamento sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594898-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

L'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si censurava la decisione d'appello, che, in luogo di annullare la sentenza del tribunale resa in composizione collegiale sul presupposto che la causa vertesse in materia di società, aveva qualificato il rapporto come associazione in partecipazione di competenza del collegio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)