Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 14/06/2005 (Rv. 582216 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Controversie pendenti in tribunale in grado di appello al 30.4.1995 - Decisione da parte del tribunale in composizione collegiale - Necessità - Decisione in composizione monocratica - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
Le controversie pendenti dinanzi al tribunale in grado di appello alla data del 30 aprile 1995, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 135 del d.lgs. n.51 del 1998, devono essere decise dal medesimo tribunale in composizione collegiale; qualora il tribunale decida in composizione monocratica, si verifica la nullità prevista dall'art. 50 "quater" cod.proc.civ. (norma introdotta dall'art. 56 del d.lgs. n. 51 del 1998) , che, peraltro, non attiene alla costituzione del giudice ma rientra nella previsione dell'art. 161 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 56, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 134, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)