Sez. 1, Sentenza n. 2769 del 20/03/1987 (Rv. 451882 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN DANNO DELL'IMPRESA - RICHIESTA DI INDENNITÀ PROPOSTA DALL'APPALTATORE PER I LAVORI ESEGUITI - DISCIPLINA EX ART. 2041 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTAZIONE EX ART. 340, SECONDO COMMA, LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALL. F..*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN DANNO DELL'IMPRESA - RICHIESTA DI INDENNITÀ PROPOSTA DALL'APPALTATORE PER I LAVORI ESEGUITI - DISCIPLINA EX ART. 2041 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTAZIONE EX ART. 340, SECONDO COMMA, LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALL. F..*
In materia di appalto di opere pubbliche, quando il contratto viene rescisso in danno dell'impresa, la richiesta di indennità avanzata dall'appaltatore per i lavori eseguiti è regolata non già dall'art. 2041 cod. civ., in materia di arricchimento senza causa (tal che per il suo accoglimento sia necessaria la prova dell'utilizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione), ma dall'art. 340, secondo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che prevede il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2041, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)