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Sez. 1, Sentenza n. 6904 del 23/07/1997 (Rv. 506207 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Disposta dall'amministrazione appaltatrice ex art. 340 legge n. 2248 del 1865, all. F - Risoluzione "ipso iure" - Configurabilità - Restituzione di anticipazioni corrisposte all'appaltatore per la parte non coperta da stati di avanzamento - Pagamento di debito non scaduto - Configurabilità - Esclusione - Fallimento dell'appaltatore - Revoca di diritto del pagamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506207-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE

In relazione ad un appalto di opere pubbliche, non è configurabile l'ipotesi del pagamento di debito non ancora scaduto alla data della dichiarazione del fallimento della impresa appaltatrice - ai fini dell'inefficacia (revoca di diritto) di un siffatto pagamento prevista dall'art. 65 legge fall. - quando l'appaltatore prima della dichiarazione di fallimento abbia restituito le anticipazioni ricevute, per la parte non coperta dallo stato di avanzamento dei lavori, a seguito del provvedimento di rescissione del contratto adottato dalla amministrazione appaltatrice ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, che produce "ipso iure" la risoluzione del contratto e obbliga l'appaltatore alle conseguenti restituzioni, senza necessità di un formale provvedimento di revoca delle anticipazioni o di espresse previsioni pattizie.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)