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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018 (Rv. 647092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione del ricorso per cassazione a mezzo pec - Principio di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)