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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6518 del 14/03/2017 (Rv. 644271 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Relata priva di firma digitale - Inesistenza della notifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644271-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)