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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13196 del 11/06/2014 (Rv. 631144 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Responsabilità del datore di lavoro per l'illecito del dipendente - Fondamento presuntivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631144-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della solidarietà ex art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato costituisce una "praesumptio facti" di riferibilità al datore di lavoro dell'attività lavorativa del dipendente, presunzione vincibile solo dalla prova che tale attività è stata svolta per conto di terzi o nell'interesse esclusivo dello stesso prestatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)